La Emi Formazione Srl, in collaborazione con Biosanificazione Srl, offre ai propri clienti il servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro con rilascio della certificazione necessaria per usufruire del credito di imposta.
Il servizio consiste nel trattamento combinato di sanificazione e disinfezione dei vostri locali e di quanto presente al loro interno, mediante l’utilizzo di erogatori di perossido di idrogeno nebulizzato silver free e generatori di ozono.
Il trattamento è riconosciuto dal Ministero della Sanità Prot.n.24482 come presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti contaminati da: virus, batteri, spore, muffe, funghi, agenti patogeni.
Il trattamento viene certificato per ogni esecuzione. La certificazione è valida a norma di legge.
La nota Ministeriale del Ministero della Salute N. 0005443-22/02/2020-DGPRE – DGPRE- P DEL 26/02/2020 – Protocollo Condiviso Sicurezza Sul Lavoro, prevede l’obbligatorietà di tale procedura, il DPCM del 4 marzo 2020, e il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 riprendono quanto già indicato dal Ministero della Salute in tema di sanificazione; sono previsti, dunque, interventi per disinfettare tutti i luoghi pubblici e quelli frequentati da più persone, come gli ambienti di lavoro.
Le Aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Aree scoperte, Strade e Pavimentazione.
Negli ambienti aperti al pubblico le norme, le modalità e i prodotti dipendono dalle singole attività.
In merito al lavaggio e la disinfezione stradale e delle pavimentazioni esterne, l’evidenza scientifica conferma l’opportunità di procedere alla ordinaria pulizia con detergenti/saponi convenzionali. In questo non è ancora accertata l’utilità della disinfezione, in quanto non esiste alcuna evidenza scientifica che la trasmissione di SARS-CoV.2 avvenga tramite superfici calpestabili.
L’utilizzo di sostanze disinfettanti su superfici esterne e in aria quali Ipoclorito di Sodio, dovrebbe essere condotta una tantum.
Ad oggi risulta efficace la pulizia approfondita e costante delle panchine, dei corrimani delle scale, delle maniglie e, in generale, di tutte le superfici che possono essere toccate da più persone.
La disinfezione invece, diventa IMPRESCINDIBILE e OBBLIGATORIA negli ambienti nei quali si sono verificati casi di positività. (I.S.S.)
Aree interne, Uffici e Ambienti Confinati.
Secondo il Ministero della Salute le superfici toccate di frequente (muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, scrivanie etc) devono essere pulite con particolare attenzione.
Approfittando della chiusura di molti uffici pubblici è utile sanificare una tantum i luoghi di lavoro vuoti, sanificazione che diventa fondamentale qualora ci fossero lavoratori ancora in servizio.
Il Ministero della Salute raccomanda di disinfettare gli ambienti di lavoro con prodotti come ipoclorito di sodio, etanolo e perossido di idrogeno, «per un tempo di contatto adeguato».
Stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari «potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con detergente neutro».
Nebulizzare negli ambienti confinati da decontaminare e strofinare sulle superfici da contatto.
Cenni sul Decreto “Salva Italia” in relazione al credito di imposta generato da attività di sanificazione
L’emergenza sanitaria generata dal propagarsi del Covid-19 ha costretto ad intensificare le attività di pulizia, sanificazione, disinfezione. Per incentivare le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro da parte delle aziende, nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 emanato dal Governo in seguito all’emergenza Coronavirus è previsto un “Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro”. La norma è contenuta nell’art. 64 del Decreto e riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ai quali è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e perciò “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1”.
Il Governo ha decretato quindi una misura di aiuto e sostegno per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione che decidono di sanificare i luoghi e gli strumenti di lavoro. Il credito d’imposta è spettante a tutti i titolari di partita IVA, agli imprenditori, alle società e ai professionisti. Per tali soggetti è previsto infatti un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il limite è per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta vale solo per le spese di sanificazione sostenute nell’anno d’imposta 2020, pertanto si riferisce a tutte le spese di sanificazione sostenute fino al 31 dicembre 2020.