Il nuovo Accordo Stato Regioni riguardante la Formazione alla Salute e Sicurezza sul lavoro (ASR 17/04/2025) è entrato in vigore il 24 maggio 2025.
È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore (fino al 24 maggio 2026), durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.
Le principali novità sono le seguenti:
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DATORI DI LAVORO
- È previsto un corso obbligatorio di almeno 16 ore per tutti i datori di lavoro, con un’estensione di 6 ore per chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili
- I datori di lavoro devono concludere il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, e cioè entro il 24 maggio 2027
DATORI DI LAVORO CHE RIVESTONO IL RUOLO DI RSPP
- I datori di lavoro RSPP dovranno frequentare, oltre al corso di 16 ore, un modulo comune di 8 ore
- Sono inoltre previsti moduli tecnici integrativi differenziati in base ai macrosettori ATECO 2007 (Agricoltura: 16 ore; Pesca: 12 ore; Costruzioni: 16 ore; Chimico-petrolchimico: 16 ore)
DIRIGENTI
- Durata della formazione base dei dirigenti (passa da 16 a 12 ore)
- Introduzione di un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei o mobili
PREPOSTI
- Durata della formazione base del preposto (passa da 8 a 12 ore)
- Aggiornamento della formazione del preposto (passa da 5 a 2 anni)
LAVORATORI
- Il nuovo Accordo non riporta più la previsione dei 60 giorni che rappresentava una scadenza massima per completare l’intero percorso formativo e stabilisce chiaramente che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.
FORMAZIONE PER CHI OPERA IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
L’Accordo stabilisce la durata e i contenuti del corso teorico/pratico per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
- Il corso base deve avere durata minima di 12 ore
- Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore
- La modalità di erogazione è solo in presenza
- Gli addetti devono concludere il corso di formazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2026)
LA FORMAZIONE PER CHI OPERA CON ATTREZZATURE
Introduzione di corsi di formazione teorico-pratici anche per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:
- Carriponte: 4 ore di teoria e 6/7 ore di pratica
- Caricatori per la movimentazione di materiali: 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
- Macchine agricole raccoglifrutta: 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
La modalità di erogazione è in presenza.
Gli addetti devono concludere il corso di formazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2026).
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Per ciascun corso il soggetto formatore dovrà:
- Predisporre un progetto formativo
- Tenere il registro presenze (formato cartaceo o elettronico)
- Verificare la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per ciascun corso
- Predisporre il verbale della verifica finale
- Predisporre l’attestato di formazione (unico per ciascun corso)
- Custodia/archiviazione della documentazione (fascicolo del corso) per almeno 10 anni.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
- 30 persone per i moduli di teoria/aula
- Rapporto docente/partecipanti non superiore di 1/6 nelle sessioni di pratica
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
L’Accordo disciplina le seguenti modalità di erogazione della formazione:
- In presenza fisica
- In videoconferenza sincrona
- In e-learning
- In modalità mista
L’Accordo stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici, le modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona e per i corsi e- learning.
VERIFICA DI APPRENDIMENTO
La verifica è obbligatoria per tutti i corsi.
- Corsi base: 30 domande con tre risposte alternative
- Corsi aggiornamento: 10 domande con tre risposte alternative
- Esito positivo: 70% risposte corrette
VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO
La valutazione del gradimento è obbligatoria per tutti i corsi.
VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE
Obbligo per il datore di lavoro di verificare l’efficacia della formazione a distanza di tempo dalla partecipazione ai corsi somministrati ai lavoratori.
La scelta della modalità della verifica è a cura del datore di lavoro. I metodi elencati dall’Accordo quali l’analisi dei dati infortunistici, la somministrazione di questionari mirati, l’uso di liste di controllo.